Associazione Archeion, Amici dell'Archivio di Stato di Milano
STATUTO
Art. 1 – Costituzione e sede.
E’ costituita, ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice civile e del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, una libera associazione senza fini di lucro, avente natura democratica, apartitica ed apolitica, denominata:
"ARCHEION - AMICI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO - ONLUS"
con sede legale in Milano, Via Senato 10, presso l’Archivio di Stato di Milano.
Art. 2 – Scopi e finalità.
L’Associazione opera nell’ambito della Provincia di Milano e della Regione Lombardia e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso iniziative di carattere culturale quali, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a, punto 7, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. 22 ottobre 1999 n. 490, già disciplinate dalla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n.1409, della cultura, del patrimonio storico e artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività ad essi connesse, nel rispetto dei principi della pari opportunità tra uomini e donne e della tutela dei diritti inviolabili della persona.
In particolare, ha lo scopo di:
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e comunque in via non prevalente.
Al fine di svolgere la propria attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. A costoro possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Soci dell'organizzazione.
Possono essere Soci sia persone fisiche che giuridiche.
Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno uguali diritti a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ad intervenire in Assemblea con diritto di voto e accedere alle cariche sociali ed hanno libero accesso alla consultazione degli atti sociali.
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: soci fondatori, benemeriti, sostenitori ed ordinari.
Sono soci fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche che, essendosi particolarmente distinte nella collaborazione, nella partecipazione o nel sostegno all’attività dell’Associazione, ricevano la qualifica mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’appartenenza alle categorie dei soci fondatori e dei soci benemeriti non attribuisce alcun particolare diritto in relazione alla partecipazione all’attività dell’Associazione o dei suoi organi, né in merito all’accesso alle cariche sociali.
Tutti i soci sono distinti, in base all’ammontare dell’apporto all’Associazione, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, in sostenitori ed ordinari, in base al pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione dell’apposita domanda da parte degli interessati.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nominativi nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno pagato la quota associativa prestabilita.
Sull’eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, si pronuncia l’Assemblea dei Soci.
I Soci sono obbligati:
Tutti i Soci, a qualsiasi categoria appartengano, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno uguali diritti a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ad intervenire in Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.
La qualità di Socio si perde:
L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossigli, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
In caso contrario la quota di associazione si intende rinnovata per l’anno successivo, con il conseguente obbligo di versamento della relativa quota sociale associativa.
Il Socio receduto, escluso e gli eredi del Socio deceduto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
La qualità di socio non è trasmissibile.
Art. 4 – Risorse economiche.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni a carattere corrispettivo purché la destinazione dei proventi sia finalizzata agli scopi istituzionali. L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell’anno successivo.
E’ fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5 – Organi sociali.
Sono Organi dell’Associazione:
E’ inoltre prevista la nomina di cariche onorarie.
Ogni carica associativa è elettiva e ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.
Art. 6 – Assemblea dei soci.
L’Assemblea dei Soci, costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa, è ordinaria e straordinaria.
Ogni Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e ogni qualvolta lo stesso Presidente, almeno tre membri del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei Soci ne ravvisino l’opportunità.
Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno quindici giorni prima della data della riunione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
In Assemblea straordinaria, per modificare l’atto costitutivo o lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, o, in mancanza di entrambi, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.
Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario dell’Associazione o, in mancanza, dalla persona che sarà scelta dal Presidente dell’Assemblea a fungere da Segretario dell’Assemblea.
Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e detto verbale verrà trascritto sull’apposito libro dei verbali dell’Assemblea.
Art. 7 – Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, nominati e quantificati dall’Assemblea, variabile da cinque a nove. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
La durata del primo Consiglio è stabilita in sede di atto costitutivo.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno a sostituirli. I membri del Consiglio Direttivo così nominati resteranno in carica fino alla successiva riunione dell’Assemblea.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente (ad eccezione del primo Presidente, che viene nominato in sede di costituzione dell’Associazione), un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Al Consiglio spetta:
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta.
La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione o in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax o telefonata almeno ventiquattro ore prima.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e detto verbale verrà trascritto sull’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Presidente e Vice Presidente.
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo (ad eccezione del primo, che viene nominato in sede di costituzione dell’Associazione), ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso, nonché l’Assemblea dei Soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
Al Presidente, o al Vice Presidente in caso di assenza del Presidente, spettano tutti i poteri conferiti dal Consiglio Direttivo, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.
Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari, riferendone agli Organi competenti alla prima riunione utile.
Art. 9 - Segretario.
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione organizzativa dell’Associazione.
Egli cura, inoltre, la tenuta e l’aggiornamento dei libro dei Soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 10 - Tesoriere.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione amministrativa dell’Associazione e della tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni finanziarie.
Art. 11 – Revisore dei conti.
Il Revisore dei Conti, nominato dall’Assemblea per la durata di tre anni, può anche non essere Socio. Egli controlla la gestione economica e finanziaria dell’Associazione, ne rivede la contabilità e ne riferisce all’Assemblea dei Soci.
Art. 12 – Comitato scientifico.
Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri, anche non Soci, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo fra docenti, funzionari degli Archivi, delle Soprintendenze, esperti, studiosi ed appassionati cultori di riconosciuta competenza nelle discipline delle Materie Archivistiche, della Storia, dell’Arte, dell’Architettura, del Restauro, della Conservazione e della Tutela del Patrimonio Storico Artistico.
Il Comitato Scientifico opera gratuitamente ed in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo, esprime pareri nel programma annuale di attività formulato dal Consiglio Direttivo stesso, propone iniziative di studio e di ricerca.
Il Comitato Scientifico decade automaticamente con il decadere del Consiglio Direttivo che l’ha nominato.
Art. 13 – Bilancio ed utili.
L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell’anno successivo.
E’ fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 14 – Regolamento interno.
L’Associazione si doterà, se necessario, di un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.
L’approvazione del regolamento interno e di eventuali modifiche spetta all’Assemblea ordinaria.
Art. 15 – Durata ed eventuale scioglimento dell'organizzazione.
La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS operanti in settore identico, analogo o affine, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia, con riferimento in particolare alla Legge Regionale 16 settembre 1996 n.28 e al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.