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Ricerche per uso amministrativo

Per la consultazione dei documenti a fini amministrativi (ad esempio sentenze di riabilitazione, fogli matricolari ecc.), gli interessati debbono presentare una domanda al Direttore dell'Archivio.

La domanda dovrà essere compilata in carta semplice per la richiesta di visione dei documenti, in carta bollata per la richiesta di copia, e dovrà contenere nome, cognome e residenza del richiedente e gli estremi dei documenti dei quali si richiede la consultazione.

In base ai decreti 641 e 642 del 26 ottobre 1972 e alla circolare n. 43/82 il regime fiscale è il seguente:

  • Richieste di ricerca, ispezione e lettura di documenti fatte per ragioni amministrative e di studio: la richiesta non é assoggettata ad imposta di bollo e non é necessario il nulla osta sulla richiesta né il pagamento della tassa sulle concessioni governative.
  • Richieste di copie o estratti di documenti, fatte per ragioni amministrative: la richiesta é assoggettata all'imposta di bollo nei modi e nella misura previsti dalla vigente normativa (art. 5 della tariffa citata e successive modificazioni e integrazioni); non é necessario il nulla osta sulla richiesta né il pagamento della tassa sulle concessioni governative.
  • Rilascio di copie o estratti di documenti per ragioni amministrative: la copia o l'estratto va rilasciato in carta bollata con le attestazioni di cui all'art. 6 della tariffa allegato A annessa al decreto 642 del 1972; nel caso in cui il rilascio avvenga mediante utilizzazione delle apparecchiature fotografiche o fotomeccaniche, il tributo va corrisposto con applicazione di marca da bollo.
    Il richiedente è altresì tenuto a corrispondere le tariffe di fotoriproduzione all'uopo previste dal relativo decreto ministeriale.
    L'imposta di bollo deve essere applicata per ogni singolo documento. Nel caso di copie o estratti rilasciati su carta bollata vanno utilizzati più fogli di carta bollata ove il documento non possa essere copiato nelle quattro facciate del primo foglio; nel caso in cui il rilascio avvenga mediante utilizzazione delle apparecchiature fotografiche o fotomeccaniche, l'imposta va assolta ogni quattro copie fotostatiche per ogni singolo documento (art. 5 decreto n. 642/72).

Data ultima modifica: 04/03/2011